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ART.5 DLGL 427/1997

ART.5 DLGL 427/1997

Si afferma la necessita dell’elemento del dolo o almeno della colpa, questo è un tipico elemento penale. Si dice poi che vi è presunzione che sussista almeno la colpa, ossia si presume l’imprudenza e l’inosservanza della legge. Se si riesce a provare che non c’è la colpa, la sanzione non sarà applicata.
Le sanzioni sono in via generale pecuniarie, è previsto un minimo e un massimo che deve essere graduato dall’Amministrazione sul caso concreto sulla base gravità della situazione e della recidiva.
Il legislatore può intervenire anche disponendo sanzioni proporzionali all’ammontare del tributo evaso. E infine può intervenire con sanzioni fisse.
La sanzione amministrativa è pecuniaria. Bisogna però tenere conto che però ci sono anche misure interdittive, che vanno ad incidere sulla capacità della persona di fare (es. rivestire cariche sociali, partecipare alle gare pubbliche) per un determinato periodo di tempo.
Le sanzioni amministrative colpiscono tutto: mancata denuncia delle scritture contabili, omissione o ritardo di versamenti.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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