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Decreto legislativo 546/1992: ART. 7 – poteri della commissione tributaria

Decreto legislativo 546/1992: ART. 7 – poteri della commissione tributaria

La commissione tributaria ha fini istruttori, di istruire la causa, conoscere i fatti e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti. La commissione tributaria non è il giudice penale che deve indagare per forza, ma è un giudice e in quanto tale non ha un potere inquisitorio. Non può sostituirsi all’amministrazione finanziaria alla ricerca della materia imponibile. Il processo rimane circoscritto a quello che è l’atto di imposizione emanato dall’amministrazione. La commissione tributaria ha fini istruttori, di conoscere i fatti della causa e nei limiti dei fatti dedotti dall’amministrazione finanziaria e dal contribuente, esercitano le medesime facoltà di accesso, di  richiesta dati, di informazioni e chiarimenti forniti agli uffici tributari.
La commissione tributaria quando vuole fare degli approfondimenti può chiedere una consulenza tecnica agli organi dello stato, tra cui la guardia di finanza, oppure può nominare un consulente tecnico di ufficio. È quindi ammesso nel processo tributario la consulenza tecnica d’ufficio.
Nel processo tributario non sono ammessi:
- il GIURAMENTO, perché questo è una forma di prova, però il legislatore diffida il giuramento del contribuente in sede tributaria, mentre è ammessa in sede civile;
- la PROVA TESTIMONIALE.
Il comma 5 non c’entra con i poteri, ma è importante perché le commissioni tributarie se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale (delibera della giunta comunale con la quale si stabiliscono le aliquote dell’ICI, è generale perché si rivolge alla generalità dei consociati) non lo applicano, salvo la possibilità di impugnarlo nella sede competente (davanti al TAR). Lo possono fare solo coloro che sono interessati. Il termine però è breve: da quando l’atto viene pubblicato decorrono 60 giorni per poter impugnare l’atto. Scaduti i 60 giorni nessuno può impugnare l’atto davanti al TAR. Mentre se il TAR si pronuncia questo vale nei confronti di tutti, perché ha annullato l’atto. Ma quando andiamo davanti alle commissione tributarie per tutelare un proprio diritto soggettivo (sfera patrimoniale lesa dalla pretesa impositiva dell’amministrazione), la commissione disapplica l’atto generale e decide la causa, in relazione alla domanda di quel giudizio, come se quell’atto non esistesse, e quindi l’avviso viene annullato nei confronti del singolo contribuente che ha fatto ricorso contro l’avviso di accertamento, non nei confronti di tutti, a meno che non si sia pronunciato il TAR che elimina per tutti l’atto generale.
Le commissioni tributarie ogni qual volta riscontrano su ricorso del contribuente un obbiettiva incertezza della norma tributaria che riguarda il significato o l’ambito di applicazione, possono disapplicare le sanzioni.
SPESE DEL GIUDIZIO : il giudice può prevedere la compensazione delle spese, ossia ciascuna parte paga le proprie spese del giudizio.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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