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Decreto legislativo 546/1992: ART.16 - comunicazioni e notificazione degli atti

Decreto legislativo 546/1992: ART.16 - comunicazioni e notificazione degli atti

Sono fatte mediante avvisi della segreteria della commissione tributaria.
Il processo è un rito e quindi se si sbagliano le regole del rito il ricorso viene dichiarato inammissibile dal giudice.
Al 2 e al 3 comma indica tre forme di notificazione di ricorso:
- notifica del ricorso mediante l’ufficiale giudiziario ai sensi degli art.137 e seguenti CPC;
- notifica mediante raccomandata in plico senza busta con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Questo perché l’ufficio sul plico mette un timbro che attesta la data certa;
- notifica consegnata a mano all’ufficio e l’impiegato addetto ne lascia ricevuta sulla copia dell’atto.
Le notificazioni attengono agli atti difensivi di parte quali il ricorso o la proposizione dell’appello in secondo grado.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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