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Decreto legislativo 546/1992: ART.19 – atti impugnabili ed oggetto del ricorso

Decreto legislativo 546/1992: ART.19 – atti impugnabili ed oggetto del ricorso

individua 4 categorie: atti di accertamento (lettera a, b, h), atti della riscossione (lettera b, d, e, f), atti di irrogazione delle sanzioni (lettera c), atti di rimborso(g).
L’elencazione di questi atti indicati nell’art.19 non rappresenta un elenco tassativo. Questo non vuol dire che qualunque atto proveniente dall’amministrazione è impugnabile davanti alla commissione. Non sono impugnabili gli atti aventi natura istruttoria, che sono all’interno del procedimento di accertamento, quali ad esempio i processi verbali di constatazione, i questionari. Occorre quindi un atto finale del procedimento di accertamento per adire il giudice tributario. Tuttavia contro gli atti istruttori è possibile, qualora che ricorrano le condizioni, l’impugnazione davanti al TAR (giudice amministrativo). Ad esempio l’autorizzazione del direttore regionale affinché siano controllati i conti bancari personali dei soci di una società, questa autorizzazione può essere impugnata davanti al Tar quando ad esempio manchi di motivazione. In questo caso siamo di fronte ad un atto istruttorio.
L’art.7 ultimo comma consente l’impugnazione degli atti tributari davanti al giudice competente, il TAR.
Vi sono degli altri atti conclusivi del procedimento di accertamento che non sono elencati nell’art.19, ma che comunque possono essere impugnati davanti alle commissioni tributarie, perché hanno natura di atti che concludono un procedimento di accertamento, che contengono una specifica pretesa tributaria nei confronti del contribuente: ad esempio provvedimento di diniego di una istanza di autotutela; ingiunzione fiscale; diniego di dilazione di pagamento del debito tributario.
L’ingiunzione fiscale può essere utilizzata per la riscossione di tributi locali e da l’analoga funzione dell’iscrizione al ruolo, nel senso che è titolo esecutivo. È un altro strumento di riscossione delle imposte, che però non è indicato nell’art.19.
L’istituto dell’ingiunzione fiscale è regolato dal regio decreto 639/1910.
La procedura prevista dal dpr 602 è molto più rapida per l’iscrizione al ruolo. Il comune può riscuotere attraverso la procedura di ingiunzione fiscale, solo che se il contribuente non paga l’ente impositore non può adottare la procedura di esecuzione previste per il concessionario, quindi semplificata, ma deve intraprendere la procedura ordinaria di esecuzione forzata prevista dal codice di procedura civile.
La lettera i) indica ogni altro atto per il quale la legge ne prevede l’autonoma impugnabilità di fronte alle commissioni tributarie.
Il 3 comma indica che gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente: qui la legge dice che gli atti diversi da quelli sopra indicati non possono essere autonomamente impugnati, qui si sta facendo riferimento agli atti istruttori, ma ciò non esclude che vi siano altri atti che possono essere oggetto di impugnazione.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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