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Caratteristiche della giurisdizione tributaria

Se vi è il tributo vi è giurisdizione del giudice tributario, e non di quello ordinario.
Nella giurisdizione tributaria rientra quindi qualsiasi tributo. Il problema è capire cosa si intende per tributo. Per tributo si intende qualsiasi prestazione che esprime potere autoritativo, rimangono quindi esclusi i corrispettivi privatistici. Al giudice tributario devono essere devolute altre questioni: operazioni catastali, classa mento. La sentenza 130/2008 della Corte Costituzionale ha sottolineato che solo le sanzioni erogate dall’Amministrazione Finanziaria sono nella giurisdizione del giudice tributario. Questa è la cosiddetta sentenza additiva. La Corte Costituzionale aggiunge una parte interpretativa alla norma per renderla costituzionalmente legittima.
L’art.2 elenca una serie di canoni di giurisdizione del giudice tributario. Fino agli anni ’90 questi problemi non si poneva, tutto era pubblico, successivamente sono nate le società a partecipazione pubblica che di fatto vanno a gestire un servizio essenziale, a questo punto nascono le questioni, sono state introdotte delle tasse.
Il legislatore ha posto 4 tipologie di servizi nella giurisdizione del giudice ordinario:
- TOSAP con la sentenza 68/2008;
- la 335/2008 stabilisce che la depurazione delle acque è un corrispettivo, e si paga solamente se c’è la depurazione;
- le Sezioni Unite inseriscono il canone per lo smaltimento dei rifiuti nell’8 aprile;
- la pubblicità.
Però la Corte Costituzionale ha ritenuto che la scelta del legislatore non fosse condivisibile e quindi interviene con la propria giurisprudenza e va a modificare la norma. L’art.102 della carta costituzionale prevede che il legislatore non può attribuire delle materie ai giudici speciali ma rimangono valide le deroghe in vigore prima dell’inserimento della Carta Costituzionale.
La Corte Costituzionale ha quindi stabilito che la TOSAP e la depurazione delle acque non possono rientrare nella giurisdizione del giudice tributario e li ha rimessi alla competenza del giudice ordinario.
Nella giurisdizione del giudice tributario rientra anche il canone radiotelevisivo, anche su questo si sono fatte delle pronunce ma si è stabilito che va bene che sia di competenza del giudice tributario.
I contributi di bonifica stanno davanti al giudice tributario, perché questi sono dei consorzi sorti negli anni ’60 e che si sono occupati di bonificare determinate aree. Se è arrivati a dire che sono forme imposte e che quindi bisogna pagare perché vi è una legge che istituisce il consorzio.
Rimangono nella giurisdizione del giudice ordinario:
- gli atti di esecuzione forzata, ossia gli atti che riguardano la pignorabilità dei singoli beni;
- tutela del domicilio;
- potere di condannare l’Amministrazione nel caso in cui con atti illegittimi vada ad arrecare un danno ingiusto al contribuente;
- i canoni per i beni demaniali;
- i canoni dell’acqua. Si ritiene che questo sia un corrispettivo. C’è chi sostiene l’impossibile privatizzazione dell’acqua.
Sono nella giurisdizione del giudice amministrativo:
- gli atti amministrativi generali;
- i regolamenti degli enti locali.
Le PARTI del processo sono:
- il giudice che dovrebbe essere terzo imparziale;
- soggetto attivo: ente locale, erario, agenzia delle entrate, ecc.
- soggetto passivo: contribuente
Ovviamente ad agire è sempre il contribuente.
Le Commissioni vagliano i fatti allegati dalle parti e i giudici decidono su questi fatti. Il processo tributario è un processo documentale, non sono ammessi né testimoni, né il giuramento. Le commissioni si limitano a valutare i documenti che contengono fatti, ossia da una parte avremo i documenti portati dall’Amministrazione finanziaria che sono i documenti di accertamento, dall’altra il contribuente cercherà in ogni modo di portare documenti, interpretazioni giurisprudenziali, attestazioni che ha pagato. Sui fatti apportati dalle parti i giudici possono approfondire, perché hanno il potere di chiedere consulenza tecnica all’Amministrazione Finanziaria.
Le Commissioni hanno anche il potere di dichiarare inapplicabili le sanzioni amministrative nei casi di obiettiva incertezza, ossia per norme oscure, ambigue, contraddittorie.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO - CORSO PROGREDITO di Valentina Minerva
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