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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1 CAPO VI – ART. 56

CAPO VI – REDDITI D’IMPRESA - ART.56 – DETERMINAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA
1. Il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I, relative alle società e agli enti di cui all'articolo 73144, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Questo articolo fa riferimento al reddito d’impresa prodotto dalle società. Quindi questo viene determinato secondo certi criteri relativi alle società. Inoltre prevede che al reddito d’impresa determinate dalle società si applicano alcune modifiche secondo quanto stabilito dalle norme di questo capo.
La società semplice per definizione non produce reddito d’impresa, ma produce un reddito che viene immediatamente assegnato ai suoi soci senza mutare la sua natura. Mentre per le società in accomandita semplice e in nome collettivo il reddito prodotto diventa reddito d’impresa, che viene assegnato sotto forma di reddito di partecipazione ai soci.
In questo capo stiamo parlando della persona fisica che svolge un’attività d’impresa. Il legislatore si pone il problema di separare all’interno del patrimonio dell’individuo, l’attività svolta in maniera imprenditoriale rispetto agli altri redditi diversamente prodotti.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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