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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1 CAPO VII – ART. 67

CAPO VII – REDDITI DIVERSI
E’ la categoria residuale di reddito.
Inizialmente nasceva come categorie derivante da operazioni speculative, successivamente sono rientrati tutta una serie di altri redditi di natura occasionale o derivanti dalla sorte come premi e vincite.
ART.67 – REDDITI DIVERSI
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73181, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25
per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate.
Questo articolo ci da la definizione dei redditi diversi.
Nel 1 comma viene data una definizione in negativo: quindi se non sono redditi di altre categorie, costituiscono redditi diversi i redditi indicati. Ci sono tutta una serie di redditi che inizialmente vengono definiti plusvalenze. Queste plusvalenze derivano da un’attività speculativa, che può dare origine ad un fenomeno di reddito positivo o negativo.
Quelle alle lettera c, sono le plusvalenze qualificate, che derivano dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate, i cui diritti e titoli ceduti rappresentano una quota superiore al 2% (per azioni quotate in borsa) o al 20% (per azioni non quotate in borsa) dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria. La lettera c, definisce in positivo le plusvalenza.
Il c bis, fa riferimento a tutta un’altra serie di plusvalenze, anche qui definite negativamente. Queste hanno un trattamento diverso.
Guardare lettere d, e, f, g, i, h, h bis dell’art.
Attenzione: nella lettera a si parla di differenziale, dalla lettera i di reddito.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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