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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO II - Sezione I - Art. 96

ART.96 – INTERESSI PASSIVI
Rimando all’art.109 comma 5, che introduce un concetto di inerenza per la deducibilità dei costi. Un costo è considerato inerente nella misura in cui si riferisce ad un’attività o beni da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito o non vi concorrono in quanto esclusi. Il legislatore si pone il problema di considerare l’inerenza se correlata ad attività o beni che generano ricavi o altri componenti imponibili. Però ci sono dei proventi (capital gain e dividendi) che non concorrono alla formazione del reddito per il 95% del loro ammontare. Ma le partecipazioni non vi concorrono in quanto esenti, viceversa i dividendi non concorrono a formare il reddito in quanto esclusi. Questa differenza fa si che i costi connessi alle partecipazioni che godono dei requisiti della PEX non sono deducibili, in quanto sono costi correlati ad attività che sono per il 95% esenti, quindi questi costi saranno deducibili nel limite del 5%. Viceversa i dividendi sono deducibili sono esclusi, quindi i costi connessi alla generazione dei dividendi sono deducibili per intero.
Gli interessi passivi correlati ad una partecipazione che servono per generare dividendi, sono deducibili per intero, se rispettano i requisiti dell’art.96.
Le condizioni sono:
-    gli interessi passivi sono deducibili nel limite degli interessi attivi;
-    l’eccedenza di interessi passivi è deducibile nei limiti del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Il reddito operativo lordo è la differenza tra il valore e costo della produzione, con esclusione degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali (art. 2425 codice civile).
Questa norma spazza via le norme precedenti che prevedevano un limite alla deducibilità degli interessi passivi per eccessiva sottocapitalizzazione, dove l’eccedenza dei debiti non era deducibile. Quindi era un’analisi fatta su rapporti patrimoniali, mentre oggi l’analisi è fatta sulla situazione reddituale della società. Gli interessi passivi sono deducibili nei limiti del 30% del ROL. Quindi se una società avesse avuto un ROL particolarmente depresso, non avrebbe potuto dedursi gli interessi passivi, anche se era capitalizzata in modo significativo.
Al comma 2, viene data la possibilità di riportare a nuovo il ROL inutilizzato.
Al comma 3, viene data la definizione di interessi attivi e passivi.
Al comma 4, viene data la possibilità di riportare a nuovo le eccedenze di interessi passivi.
Al comma 5, prevede che queste norme non sono applicabili alle società che intermediano o gestiscono denaro. Per questi soggetti vi è una deducibilità forfetizzata in ragione del 96% del loro ammontare.
Al comma 7, viene introdotta una deroga significativa: vi è la possibilità di trasferire ROL non utilizzato all’interno di un gruppo che opta per il consolidato fiscale, a beneficio di altre società che magari si trovano in deficit di ROL. Questa norma è estesa anche ai sensi dell’art.8 alle società estere che virtualmente hanno i requisiti per essere nel consolidato internazionale ancorché il gruppo non abbia optato per il consolidato. La deducibilità degli interessi passivi potrebbe essere ripescata all’interno del gruppo.
Se nell’esempio precedente avessimo considerato gli interessi:
La persona fisica non può avere degli interessi passivi deducibili, perché questi sono deducibili solo se sono inerenti a mutui connessi all’acquisto di immobili, quindi se la persona fisica non svolge l’attività di impresa gli interessi passivi non sono deducibili.
La holding industriale non può dedurre gli interessi passivi. I dividendi non vanno nel valore della produzione, ma tra i componenti finanziari di reddito. Quindi il valore della produzione sarà sempre 0. 0 * 30% = 0. Quindi la Holding non deduce gli interessi passivi. Salvo che opti per il consolidato di gruppo, e in questo caso potrà trovare applicazione il comma 7, tale per cui vi sarà la possibilità di trasferire all’interno del gruppo le eventuali eccedenze del ROL, e quindi dedurre gli interessi passivi relativi a questi.
Il trasferimento del ROL è totale, inoltre non va remunerato.
COSTI
Il problema del legislatore è evitare che nel conto economico della società ci siano costi eccessivi, che facciano si che l’imponibile venga depresso. Quindi si vuole che i costi imputanti al conto economico possano essere dedotti fiscalmente, quindi impone dei limiti alla deducibilità dei costi, con l’obiettivo di salvaguarda del gettito.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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