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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO II - Sezione I - Art.109 - comma 7

COMMA 7 : tratta le norme relative ai prezzi di trasferimento. Il principio esplica che occorre utilizzare nei rapporti infragruppo tra un soggetto italiano e un soggetto straniero, all’interno dello stesso gruppo, il valore normale, sia per le transazioni di beni che di servizi. Quando ricorrono questi presupposti bisogna applica il valore normale
Il comma 7  non da una definizione di controllo, la norma è molto generica. L’Amministrazione Finanziaria si è espressa definendo che il controllo non è solo giuridico (art.2395), ma può derivare da tutta una serie di indizi: rapporti contrattuali, di parentela, presenza nei Consigli di Amministrazione delle stesse persone. Quindi vi è anche un controllo di fatto.
Il legislatore dice che se ne deriva un aumento del reddito bisogna applicare il valore normale, invece se si applica il valore normale e da qui dipende un aumento del reddito non è consentito applicare la norma.
Tra due soggetti residenti, secondo la norma, si può derogare anche dal valore normale. Ma questo è molto dibattuto in giurisprudenza, dove l’Amministrazione Finanziaria ritiene che anche in questi casi bisogna applicare il valore normale.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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