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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo II - CAPO II - Sezione I - Art.109 - comma 7: esempio

ESEMPIO
Ipotizziamo:
1. una società che fa produzione;
2. una società che progetta e chiede alla società che fa produzione di sviluppare un certo tipo di prodotto;
3. una società di distribuzione.
I ricavi verso terzi sono 1000. E queste tre società hanno costi di produzione per 700. Quindi l’utile ante imposte è di 300. Questo è il bilancio consolidato delle tre entità.
Se analizziamo le società separatamente e residenti in differenti paesi:
1. Romania, con aliquota 20%
2. Italia, con aliquota 27,5% + IRAP, quindi va al 31,5%
3. USA, con aliquota 35%.
Dove sarebbe meglio fare questo utile?
In Romania, nel paese dove si paga meno imposte.
SOCIETÀ DI PRODUZIONE:
RICAVI            400
COSTO            (100)
UTILE            300
SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE:
RICAVI            800
COSTO         (400)
COSTO SCARPE    (400)
UTILE            0
SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE:
RICAVI            1000
COSTO         (200)
COSTO SCARPE    (800)
UTILE            0
Il ragionamento parte dalla società di distribuzione.
La società di distribuzione fa i ricavi verso i terzi. La società di distribuzione deve acquistare la merce dalla società di progettazione, quindi quest’ultima deve vendere il prodotto e sarebbe meglio vendere a 800, per fargli guadagnare 0, al fine di spostare i ricavi totali alla società di produzione che ha la fiscalità più bassa. Stessa cosa farà la società di progettazione. Quello che è ricavo per una società, costituisce costo per un’altra, in questo modo si riesce ad attribuire l’utile ad una società. Il prezzo della transazione è quello tale per cui si avrà un maggiore utile dove si pagano meno imposte.
C’è quindi bisogno di una norma che disciplini il trasferimento di utile infragruppo. Il legislatore ha fissato che il prezzo di trasferimento va applicato al valore normale, per evitare questo passaggio di utili.
Il comma 7, per la definizione del valore normale, fa rimando al comma 2, che fa rimando all’art.9, comma 3: il valore normale è il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo o nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi, e, in mancanza, alle mercuriali o ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.



Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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