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Scritture contabili per le imposte sui redditi


Con riferimento alle imposte sui redditi, i soggetti titolare di redditi di lavoro autonomo e di impresa sono obbligati, in base al d.p.r. 600/73, alla tenuta di un’articolata serie di scritture contabili:
a. libro giornale, ove vengono annotate cronologicamente le operazioni compiute nell’esercizio dell’impresa;
b. libro degli inventari, nel quale trovano posto i bilanci consuntivi annuali dell’impresa;
c. registri IVA;
d. scritture contabili ausiliarie;
e. scritture contabili di magazzino;
f. registro dei beni ammortizzabili.
Secondo quanto previsto dal d.p.r. 600/73 gli enti e gli imprenditori commerciali sono altresì obbligati alla redazione annuale dell’inventario e del bilancio.
Tuttavia, per gli imprenditori persone fisiche e per le società di persone commerciali le quali non abbiano superato gli ammontari di ricavi annui previsti, è stabilito uno specifico regime di contabilità semplificata che, in sostanza, si riduce alla sola tenuta dei registri IVA.
Con riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni e dalle società ed associazioni professionali, si dispone la tenuta di un apposito registro nel quale devono essere annotate cronologicamente tanto le somme percepite quanto le spese sostenute nell’esercizio dell’arte o della professione.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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