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Verifiche fiscali sulle dichiarazione annuale dei redditi


Tutte queste dichiarazioni presuppongono l’effettuazione di alcune verifiche da parte dei soggetti di cui sopra relativamente ai dati esposti in dichiarazione ovvero rispetto ai dati e documenti sulla cui base la dichiarazione è stata elaborata:
i. il visto di conformità certifica la corrispondenza delle dichiarazioni alla documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile;
ii. l’asseverazione indica che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all’amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea;
iii. la certificazione tributaria, infine, attesta l’esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali e l’esito positivo dei controlli stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la cui effettuazione è demandata ai soggetti abilitati a rilasciare la certificazione stessa; questa, inoltre, può essere rilasciata solo in presenza del visto di conformità e della asseverazione.
Il d.p.r. 600/73 prevede, inoltre, che i contribuenti predispongano ovvero raccolgano ulteriori documenti che, tuttavia, non devono essere allegati alla dichiarazione, ma soltanto conservati dai contribuenti perché gli esibiscano o trasmettano all’ufficio competente ove questi ne faccia richiesta.
Fra questi si ricordano:
a. per le persone fisiche che esercitano imprese commerciali: il bilancio;
b. per i soggetti IRES: il bilancio o il rendiconto con i relativi verbali e le relazioni cui sono tenuti per legge o per statuto;
c. in generale: la copia delle certificazioni dei sostituti di imposta; i documenti che comprovano i crediti di imposta, i versamenti eseguiti, l’esistenza e l’ammontare degli oneri deducibili o detraibili nonché ogni altro documento specificamente richiesto dal Ministero dell’economia e delle finanze in forza del suo potere regolamentare.
Pena la sanzione della nullità, la dichiarazione deve essere:
i. redatta su appositi moduli, conformi a quelli approvati annualmente con provvedimento amministrativo;
ii. sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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