Skip to content

Contenuto della dichiarazione dei redditi


Come si è visto, la dichiarazione contiene, in specie e tra l’altro:
a. la determinazione della base imponibile ad opera del contribuente, che costituisce il contenuto tipico se non indefettibile dell’atto in questione;
b. di regola, relativamente ai tributi in ordine ai quali sussiste un intimo collegamento fra presupposto e base imponibile, la verifica circa il modo di essere, in fatto ed in diritto, degli elementi che rilevano ai fini della fattispecie costitutiva dell’obbligazione tributaria;
c. in taluni casi, la liquidazione dell’imposta dovuta sulla base dell’imponibile dichiarato dal soggetto passivo, tenuto conto delle deduzioni (dall’imponibile) e delle detrazioni (dall’imposta) accordate dal legislatore.
Si deve altresì ricordare che, con riguardo alle singole imposte, sussistono specifiche disposizioni che stabiliscono termini variabili, ma tutti perentori (a pena di decadenza), entro i quali i competenti uffici finanziari possono dar vita ad atti di rettifica; con la conseguenza che, ove ciò non avvenga, la dichiarazione del contribuente diviene intangibile per entrambi i soggetti del rapporto obbligatorio di imposta.
Ecco, dunque, evidenziarsi altrettanti e corrispondenti effetti che la dichiarazione del contribuente concorre a produrre e cioè, rispettivamente, la fissazione dell’entità della base imponibile, del regime del rapporto obbligatorio di imposta e dell’ammontare del tributo dovuto.
Parlando di concorso nella produzione degli effetti di cui sopra, intendiamo sottolineare che i medesimi non trovano la loro fonte diretta ed esclusiva nella dichiarazione, dal momento che questa non è configurabile come esercizio di un potere unilaterale del contribuente in punto di determinazione dell’an e del quantum del debito; talché, l’inutile decorso del termine decadenziale per la rettifica della dichiarazione non gioca il ruolo di strumento idoneo a consolidare gli effetti scaturenti da quest’ultima, ma assurge, insieme con essa, ad elemento costitutivo della fattispecie cui la legge collega quegli effetti.
Onde, per quanto concerne la natura giuridica della dichiarazione, si può affermare che questa non è atto negoziale, bensì mero atto giuridico; rileva, cioè, quale atto costitutivo non degli effetti ma della relativa fattispecie legale.
Sappiamo inoltre che la dichiarazione a volte reca l’indicazione di elementi e di circostanze di fatto, considerate dalla legge notizie utili per l’amministrazione finanziaria ai fini della sua attività di controllo e di accertamento; nonché, altre volte, alcune determinazioni volitive.
Per quel che riguarda le notizie, trattasi di mere dichiarazioni di scienza che nel mentre sono palesemente improduttive di effetti sostanziali, possono al più e se del caso rilevare in ambito processuale quali confessioni stragiudiziali.
Quanto, invece, alle determinazioni volitive, siamo senza dubbio in presenza di veri e propri atti di natura sostanziale.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.