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Modalità di selezione dei contribuenti per la verifica fiscale


È per questi motivi che, a partire dal 1974, il legislatore ha iniziato ad operare un’inversione di rotta, istituzionalizzato e nel contempo razionalizzando la realtà di fatto consistente nell’indirizzare la verifica ad una sfera ridotta di soggetti.
In primo luogo, sono stati introdotti i controlli globali a sorteggio per tutti i tributi: essi, per un verso, risultano affidati alla guardia di finanza; per l’altro, sono effettuate nell’ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali IVA, ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione.
Successivamente, in virtù della l. 146/80, hanno fatto la loro apparizione i controlli, proprio con specifico riguardo ai settori delle imposte dirette e dell’IVA, sulla base di criteri selettivi annualmente fissati con decreto dal Ministro delle finanze.
In tal modo la discrezionalità degli organi cui è affidata all’effettuazione di controlli viene a configurarsi in termini estremamente ridotti.
In senso analogo può argomentarsi con riguardo alla scelta in concreto effettuata da parte dell’ufficio circa il tipo di poteri istruttori da esercitare nei confronti del soggetto sottoposto all’accertamento.
In altri termini, l’esercizio effettivo dei poteri istruttori (di scelta del contribuente da accertare e/o di individuazione del tipo di potere istruttorio da esperire) costituisce espressione di un potere di autorganizzazione avente rilevanza esclusivamente interna all’amministrazione finanziaria; potere cui non fa da contraltare alcuna posizione giuridicamente rilevante del privato ma, al più, un interesse di mero fatto del medesimo.
Ancora una precisazione per porre in risalto che le procedure nel cui contesto si inserisce e si inscrive il potere di controllo dell’amministrazione, nelle sue multiformi e concrete manifestazioni, non contemplavano di regola, fino a tempi abbastanza recenti, momenti di contraddittorio con i soggetti interessati della verifica (né l’amministrazione era tenuta a dar conto agli interessati dell’avvio delle procedure, né costoro avevano diritto di intervenire).
Peraltro, il legislatore tributario ha via via operato una netta inversione di tendenza, prevedendo con sempre maggiore frequenza l’instaurazione di un rapporto dialettico con il contribuente.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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