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Accertamenti fiscali: gli studi di settore


Di conseguenza, sono stati in seguito elaborati nuovi strumenti diretti a facilitare la ricostruzione induttiva dei redditi di impresa e di lavoro autonomo; da ultimo, gli studi di settore introdotti dal d.l. 331/93.
Ciascuno studio di settore è costruito da tante funzioni di ricavo o compenso quanti sono i cluster e cioè i gruppi omogenei di contribuenti nei quali sono stati suddivisi tutti coloro che operano nel settore di attività preso in considerazione.
A sua volta la costruzione della funzione di ricavo è resa possibile da una complessa procedura statistica.
In definitiva, si perviene in tal modo a valutare la potenziale capacità di produrre ricavi e compensi delle varie attività economiche nonché la coerenza economica dei dati dichiarati dal contribuente adoperando per l’appunto il risultato dell’applicazione dello studio di settore.
Gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati nei confronti dei contribuenti i quali abbiano dichiarato un ammontare di ricavi o compensi inferiore a quello determinabile sulla scorta degli studi stessi.
Gli accertamenti sulla base degli studi di settore non pregiudicano l’ulteriore attività accertatrice per ciò che attiene non solo alle altre categorie reddituali ma anche a quelle oggetto degli studi medesimi, così pervenendosi, almeno sotto il profilo in questione, ad una equiparazione di siffatti accertamenti a quelli parziali.
Quanto alla presunzione operante in punto di determinazione del quantum con riferimento al caso concreto, si deve ritenere che a fronte di essa è consentito al contribuente di fornire la prova contraria; e, più precisamente, la prova volta a dimostrare l’inapplicabilità nei suoi confronti della ricostruzione induttiva in tal modo operata a motivo delle peculiarità delle condizioni di esercizio della sua attività nel periodo di imposta considerato, che lo pongono al di fuori della situazione di normalità cui hanno riguardo in generale gli studi di settore.
Merita, da ultimo, far presente che la base imponibile continua ad essere costituita dal reddito effettivo, ne discende che i contribuenti non sono esonerati dal dichiarare i redditi conseguiti in misura maggiore rispetto a quelli scaturenti dall’applicazione degli strumenti induttivi rappresentati dagli studi di settore; e che, per parte sua e specularmente, l’amministrazione finanziaria è tenuta a ricostruire il reddito imponibile non soltanto sulla scorta degli strumenti medesimi, bensì tenendo conto di tutti gli altri elementi a tal fine rilevanti dei quali sia venuta in possesso in sede di svolgimento dell’istruttoria amministrativa.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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