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La legge 311/2004 e l'accertamento parziale della Finanza


Le recenti modifiche apportate dalla l. 311/2004 fanno sì che, ora, gli elementi sulla base dei quali viene effettuato l’accertamento parziale possono risultare dagli accessi, ispezioni e verifiche, oltre che dalle segnalazioni operate dalla Direzione generale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell’anagrafe tributaria.
Da qui un duplice ordine di considerazioni.
Quanto al primo, va preliminarmente rilevato che la qualificazione di un accertamento come parziale oppure come generale non può farsi dipendere esclusivamente dal contenuto: ai fini della distinzione dell’uno e dell’altro tipo di accertamento, rivestono rilevanza decisiva i rispettivi presupposti.
In particolare, il presupposto che veniva in considerazione, con riguardo agli accertamenti parziali, prima delle ultime modifiche, era costituito dall’assenza di una attività istruttoria; presupposto che oggi è venuto meno.
Se ne deve allora desumere che allo stato delle cose la qualificazione di un accertamento come parziale o generale viene a dipendere soltanto da una scelta rimessa all’esclusiva e discrezionale determinazione dell’organo accertatore.
In secondo luogo, le deroghe ai principi di unicità e generalità dell’accertamento sono divenute tante e tali da far seriamente dubitare della possibilità di ravvisarne la persistente operatività.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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