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I rimborsi e la cessione del credito d’imposta


La necessità di adoperare il termine “rimborsi” al plurale scaturisce non solo dal fatto che la legge disciplina in termini diversificati, anche all’interno della medesima imposta, modi e procedure per il conseguimento da parte del contribuente della restituzione di imposte già pagate; ma, altresì ed ancora prima, dalla molteplicità di cause alle quali si collega il diritto al rimborso.
A tale ultimo riguardo è dato distinguere tre categorie:
1. alla prima sono riconducibili tutte le ipotesi in cui vengono in considerazione somme illegittimamente pagate dal soggetto passivo dell’obbligazione tributaria.
Ciò può avvenire o in conseguenza di un’erronea interpretazione ed applicazione della norma impositiva, oppure quando tale norma viene eliminata dall’ordinamento con effetto ex tunc (ad esempio, a seguito di declaratoria di incostituzionalità o di mancata conversione del decreto legge);
2. nella seconda categoria confluiscono anzitutto le ipotesi caratterizzate dal fatto che il pagamento del tributo resta dovuto e, dunque, legittimamente operato sulla scorta della normativa vigente; tuttavia, la legge riconosce al soggetto che ha effettuato il versamento un diritto al rimborso totale o parziale delle somme corrisposte qualora ex post si verifichino determinati eventi.
Tali ipotesi trovano riscontro soprattutto nel settore dell’imposte indirette: esemplificativamente, in tema di imposta di registro per un verso si sancisce che la nullità o l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare le relative imposte, ma per l’altro si dispone che l’imposta assolta in tali casi deve essere restituita per la parte eccedente la misura fissa quando l’atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti e con sentenza passata in giudicato.
In siffatti casi l’obbligazione tributaria viene a giuridica esistenza e deve pertanto essere adempiuta; peraltro, il legislatore ritiene di doverne elidere gli effetti attraverso il riconoscimento di un sopravvenuto diritto al rimborso allorquando si vanifichi o si attenui la forza economica che il tributo intende colpire;
3. la terza ed ultima categoria si pone in stretta correlazione con le modalità di adempimento e di applicazione del tributo.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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