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Riforma della disciplina delle sanzioni tributarie: d.lgs. 471, 472 e 473 del 1997 e d.l. 269/2003.

Riforma della disciplina delle sanzioni tributarie: d.lgs. 471, 472 e 473 del 1997 e  d.l. 269/2003.


La necessità di porre rimedio a tali aspetti patologici ha costituito il principio ispiratore della riforma attuata con i d.lgs. 471, 472 e 473 del 1997.
Direttrici fondamentali della legge delega erano infatti:
1. l’adozione di un’unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, in luogo della pena pecuniaria e soprattassa contemplate nel precedente sistema;
2. i principi di legalità, imputabilità e colpevolezza;
3. la riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice della violazione;
4.  l’introduzione della disciplina del concorso in luogo della regola della solidarietà per il pagamento dell’unica sanzione irrogabile in caso di illecito plurisoggettivo;
5. la previsione dell’applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto risulta punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;
6. la disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni;
7. la previsione di un procedimento unitario di irrogazione tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento sanzionatorio;
8. la revisione delle entità delle sanzioni e la loro migliore commisurazione all’effettiva entità soggettiva e oggettiva delle violazioni.
Dall’attuazione di tali principi è scaturito un assetto delle sanzioni tributarie amministrative di chiara ispirazione penalistica.
Peraltro, l’impianto recepito dal d.lgs. 472/97 in punto di responsabilità per la sanzione amministrativa ha subito un duro colpo a seguito dell’emanazione del d.l. 269/2003.
Quest’ultimo ha stabilito che le sanzioni amministrative relative ai rapporti tributari facenti capo a società o ad enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
Si è venuto così a creare un duplice sistema imperniato sulla natura del soggetto (società ed enti dotati di personalità giuridica da un lato, tutti gli altri soggetti dall’altro) che si appalesa irragionevole

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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