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Normativa tributaria: delitto di “indebita compensazione”


L’indebita compensazione con crediti non spettanti o inesistenti; il fatto materiale tipico è costituito dall’omesso versamento di imposte dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.
Quanto ai problemi interpretativi, il più rilevante è costituito dall’esatta determinazione del concetto di “crediti non spettanti”.
Infatti, mentre può dirsi con una certa sicurezza che i crediti “fittizi” siano quelli artificialmente documentati, ma inesistenti, ci si potrebbe chiedere se i crediti non spettanti siano solo quelli scorrettamente invocati o anche quelli che, pur in linea teorica perfettamente detraibili, non possano esserlo in concreto, in base alla disciplina fiscale, perché non documentati o non correttamente documentati.
La soluzione preferibile, in linea con il principio del ricorso alla sanzione penale come extrema ratio, sembra essere la prima.
Quanto al raccordo con le ipotesi di dichiarazione fraudolenta o infedele, ci sembra di poter osservare che, mentre queste ultime concernono l’alterazione del risultato finale della dichiarazione attraverso condotte che incidono sulle componenti attive o su quelle passive del reddito, cui consegue il pagamento di somme a titolo di imposta inferiori a quelle dovute, la condotta di indebita compensazione interviene direttamente sul meccanismo di determinazione del quantum di imposta da versare.
Se, poi, il credito “fittizio” portato in compensazione è a sua volta frutto di una dichiarazione fraudolenta o infedele, si porrà il problema dell’ammissibilità del concorso dei due reati.
Riguardo infine all’elemento soggettivo, anche questo delitto è punibile solamente a titolo di dolo generico, consistente nella consapevole volontà di operare una compensazione indebita.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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