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Il concetto giuridico di capacità contributiva e i suoi profili essenziali


Nel definire la capacità contributiva in termini propriamente giuridici, non ci si può riferire ad una mera capacità economica, bensì a quella soltanto suscettibile di (ossia astrattamente idonea a) fornire al soggetto gravato dalla prestazione impositiva i mezzi finanziari occorrenti per l’assolvimento della stessa.
Tale essendo la nozione di capacità contributiva ne derivano i seguenti corollari:
1. il presupposto e la base imponibile devono essere fatti o entità che hanno una precisa ed inequivocabile valenza economica.
Di più, e in special modo per quanto riguarda il presupposto, occorre che lo stesso possieda, sotto il profilo che qui interessa, i requisiti dell’attualità e della effettività.
Il primo induce ad escludere che l’imposizione tributaria possa legittimamente colpire situazioni le quali, sebbene economicamente valutabili, non siano tuttavia più in grado, a causa della loro collocazione temporale in un’epoca troppo risalente nel tempo rispetto al momento genetico della prestazione tributaria, di assicurare al soggetto passivo o le risorse con le quali adempiere l’obbligazione posta a suo carico.
Analoga considerazione milita contro la possibilità di una riscossione del tributo eccessivamente anticipata rispetto alla formazione del presupposto.
 Il secondo requisito non consente di ancorare il presupposto a presunzioni di carattere non relativo bensì assoluto: qui la violazione del principio di capacità contributiva discende dal fatto che l’esistenza di quest’ultima viene ad essere in tali casi induttivamente desunta senza possibilità di prova contraria in virtù dell’incidenza di ordine sostanziale sulla conformazione della fattispecie impositiva operata da presunzioni di tal genere.
Il profilo dell’effettività riguarda altresì la base imponibile, dovendosi fare in modo che nella stessa rientrino elementi i quali trovino comprovato riscontro nella realtà; e dovendosi evitare il ricorso a metodi o criteri di determinazione dell’imponibile miranti a colpire l’entità del pari non esistenti in concreto giacché elaborati in termini astratti e forfettari, salvo che siffatti metodi o criteri si risolvono in un trattamento non penalizzante per il contribuente;
2. le risorse economiche che non rilevano attitudine alla contribuzione, perché le medesime non sono destinabili all’adempimento della prestazione impositiva siccome indispensabili per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali del soggetto passivo, non possono essere assoggettate ad imposizione: è il caso del cosiddetto minimo vitale;
3. il limite della capacità contributiva operante rispetto all’entità della prestazione impositiva essenzialmente in funzione dell’aliquota applicabile, e non soltanto nel senso che quest’ultima non deve raggiungere livelli così elevati da trasfigurare il fenomeno impositivo giungendo a sfogliare del tutto o quasi il contribuente della forza economica colpita dal tributo; e neppure in quello per cui l’aliquota medesima, nel contesto della complessiva disciplina di ciascun tributo, non deve intaccare il minimo vitale.
L’ulteriore esigenza che intendiamo evidenziare attiene invece alla valutazione della singola prestazione impositiva nell’ambito del sistema tributario, essendo possibile ravvisare una violazione del principio di capacità contributiva tutte le volte che il medesimo fatto economico risulti assoggettato ad una pluralità di tributi;
4. da ultimo, l’individuazione del soggetto passivo del tributo resta circoscritta a coloro che, avendo la titolarità giuridica delle fonti di ricchezza assoggettate al prelievo, possono disporne in vista del concreto adempimento della prestazione impositiva.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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