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I redditi di provenienza illecita


In passato, si è discusso se i redditi provenienti da attività illecite fossero tassabili o no.
La tassabilità veniva esclusa per più ragioni, che si possono schematizzare nel modo seguente:
a. incompatibilità tra previsione di un fatto come imponibile e previsione dello stesso fatto come illecito;
b. non previsione, da parte del legislatore fiscale, dell’attività illecita tra le fonti di reddito;
c. inidoneità, del reddito illecito, ad essere oggetto di “possesso”.
Il legislatore è intervenuto sul punto, stabilendo testualmente che devono intendersi compresi, nelle categorie di reddito, anche i proventi derivanti da fatti o atti qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo.
La norma comporta:
a. che la liceità penale della produzione del reddito non è un requisito della tassabilità;
b. che un’attività illecita può essere classificabile tra quelle tassabili;
c. che un reddito illecito può essere oggetto di “possesso” nel senso in cui il termine è adoperato nelle norme che definiscono il presupposto dei tributi sul reddito.
Un provento da illecito è tassabile, in generale, quando sia classificabile in una delle categorie reddituali previste dal Testo unico.
È stato previsto che, qualora non sia classificabile in alcuna delle categorie previste, i proventi illeciti devono comunque essere considerati come “redditi diversi”.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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