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Il rimborso delle spese di produzione e le trasferte


Nella determinazione del reddito imponibile di lavoro dipendente, non sono direttamente rilevanti le spese di produzione.
Perciò, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso delle spese sostenute sono comprese nella base imponibile del reddito del lavoratore, mentre le spese effettivamente sostenute dal lavoratore non sono deducibili.
Tale sistema di rende, innanzitutto, da ragioni di semplificazione applicativa: si vuole evitare ai lavoratori oneri di documentazione e di contabilità.
Ma vi sono, anche, finalità antielusive: si vuole evitare che vengano dedotte spese non inerenti.
A queste preoccupazioni è improntata anche la minuziosa disciplina il legislatore detta in materia di indennità e spese di trasferta: quando il lavoratore opera al di fuori del territorio comunale, l’indennità di trasferta non è imponibile fino ad un certo limite (che costituisce forfetizzazione della spesa); oltre quel limite, l’indennità è imponibile.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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