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I costi pluriennali: l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali


Il principio di competenza economica comporta che i costi siano imputati agli esercizi nei quali si manifestano i ricavi che essi concorrono a produrre: perciò, i costi la cui utilità si estende a più esercizi debbono essere ammortizzati, cioè ripartiti nei diversi esercizi in cui sono utilizzati.
L’ammortamento riguarda dunque i costi ad utilizzazione pluriennale, tra cui, in primo luogo, i costi di acquisto delle immobilizzazioni materiali.
Le quote degli ammortamenti, secondo il codice civile, devono essere determinate in base ad una stima del periodo di durata del cespite; le norme tributarie, invece, stabiliscono dei periodi minimi di durata dell’ammortamento mediante la determinazione, demandata ad appositi decreti ministeriali, di coefficienti massimi.
L’ammortamento dei beni materiali è ammesso per i soli beni “strumentali” all’esercizio dell’impresa: beni materiali ammortizzabili sono, ad esempio, gli immobili strumentali, gli impianti, i macchinari, i mobili e le macchine d’ufficio, le attrezzature di laboratorio, gli automezzi.
Le quote di ammortamento sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene: nel primo esercizio, la quota di ammortamento deve essere ridotta a metà, indipendentemente dalla data di entrata in funzione.
In ordine alla aliquota, occorre distinguere tra:
a. ammortamento ordinario, effettuato entro i limiti dei coefficienti stabiliti con decreto ministeriale (fissati per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo);
b. ammortamento accelerato (o intensivo), quando un bene viene utilizzato in misura più intensa di quella normale del settore (permette di adeguare la misura dell’ammortamento all’effettivo utilizzo del bene quando sia maggiore dell’utilizzo normale);
c. ammortamento anticipato, non ha come presupposto un maggiore utilizzo e deperimento del bene, ma è un maggiore ammortamento concesso a fini di agevolazione per 3 esercizi: esso favorisce, quindi, le imprese che effettuano investimenti.
La quota complessiva può essere pari a due volte la misura ordinaria, tenendo presente che nel primo esercizio la quota ordinaria va sempre ridotta a metà (dunque, raddoppiando, con l’ammortamento anticipato si ritorna alla misura ordinaria).
Per i beni materiali il cui costo unitario è inferiore a 516,46 euro è fiscalmente consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute.
Alle imprese che, al termine di una concessione amministrativa, devono devolvere gratuitamente alla pubblica amministrazione i beni costruiti e gestiti in concessione, sono consentite speciali procedure di ammortamento, detto ammortamento finanziario.
Per i beni gratuitamente devolvibili possono essere dedotte, in luogo dei normali ammortamenti, quote annuali costanti di ammortamento finanziario, che si calcolano dividendo il costo dei beni per gli anni di durata della concessione.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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