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Gli accantonamenti nella disciplina di bilancio


La disciplina del bilancio impone l’iscrizione dei costi anche soltanto probabili: è questa la ragion d’essere dei fondi-rischio, destinati a far fronte a costi o spese che, per fatti verificatisi nell’esercizio, si manifesteranno in esercizi futuri.
Il diritto fiscale è improntato ad un principio diverso: costi e spese sono deducibili solo quando sono certi, nell’an e nel quantum; rispetto a tale principio generale, costituiscono dunque un’eccezione (e sono perciò un numero chiuso) gli accantonamenti fiscalmente deducibili.
Sono innanzitutto deducibili gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, nei limiti delle quote maturate nell’esercizio: questi non sono, in realtà, degli accantonamenti in senso proprio, perché essi riflettono un debito certo nella misura maturata, nell’an e nel quantum; si tratta dunque di fondi classificabili tra gli accantonamenti solo per il fatto che è incerta la data in cui dovrà essere corrisposta l’indennità di fine rapporto.
In secondo luogo, sono deducibili gli accantonamenti al fondo di copertura per rischi su crediti.
È infatti data facoltà a tutti gli imprenditori di dedurre annualmente, a titolo di accantonamento contro tali rischi, un importo pari allo 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, fino ad un massimo del 5% (la riduzione, cioè, non è più ammessa quando il fondo rischi è pari al 5% dei crediti risultanti dal bilancio).
Come già detto, quando si verificano delle perdite, la deduzione è ammessa solo per la parte che supera l’accantonamento già dedotto.
Altri accantonamenti sono quelle al fondo delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi ed aeromobili; quelli delle società concessionarie per spese di ripristino o di sostituzione di beni gratuitamente devolvibili, e quelli per oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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