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I titoli e le partecipazioni sociali non immobilizzate


Le partecipazioni che sono assimilate alle merci (e che, quindi, in bilancio, fanno parte dell’attivo circolante) concorrono a formare il reddito di impresa applicando criteri di valutazione simili a quelli dei beni-merce:
a. devono essere raggruppati in categorie omogenee;
b. nel primo esercizio, ogni titolo è valutato dividendo il costo complessivo per le quantità;
c. nei successivi esercizi, le maggiori quantità sono distinte per periodo di formazione; se le quantità sono diminuite, si segue il LIFO;
d. le rimanenze di un esercizio costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo;
e. la svalutazione, nel caso in cui il valore fiscale sia superiore al valore di presumibile realizzo, è fiscalmente ammessa solo per le obbligazioni e titoli similari.
I titoli che costituiscono un investimento durevole devono essere classificati un bilancio come immobilizzazioni finanziarie.
Essi non sono beni-merce e non devono essere valutati tra le rimanenze.
La loro cessione dà luogo ad una plusvalenza parzialmente esente, o ad una minusvalenza non deducibile, se fruiscono del regime di partecipation exemption; se non ricorrono i presupposti dell’esenzione, la plusvalenza realizzata è tassabile, e la minusvalenza realizzata è deducibile.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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