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La disciplina e gli effetti del regime di trasparenza


Il regime di trasparenza delle società di capitali comporta che il reddito prodotto dalla società partecipata è imputato a ciascun socio, “indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione”.
Anche le perdite realizzate dalla partecipazione durante il periodo di trasparenza sono imputati ai soci in proporzione alle rispettive quote.
È prevista una disciplina ad hoc per le perdite fiscali anteriori all’esercizio dell’opzione sia della società partecipata che dei soci partecipanti: le perdite pregresse della partecipata possono essere utilizzate per compensare i redditi prodotti dalla medesima società prima dell’imputazione per trasparenza (si imputerà, dunque, la quota di reddito residua); le perdite pregresse dei soci partecipanti non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalla società partecipata trasparente.
La tassazione per trasparenza comporta l’irrilevanza fiscale della successiva distribuzione dei dividendi.
La società partecipata è obbligata in solido con i soci; essa “garantisce con il proprio patrimonio l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei soci”.
Non sussiste comunque responsabilità per fatti dipendenti dal comportamento dei soci partecipanti, come, ad esempio, l’omessa dichiarazione dei redditi imputati per trasparenza o il mancato versamento delle imposte correlate.
Per quanto attiene agli aspetti procedimentali, le società di capitali “trasparenti” sono obbligate a presentare una dichiarazione dei redditi, sulla base della quale viene determinato l’imponibile da imputare ai soci.
Da tale dichiarazione non discende alcuna imposta.
I soci, invece, dichiarano la quota di reddito ad essi imputata.
Alla rettifica della dichiarazione presentata dalla società partecipata, il fisco deve provvedere con un unico atto; nei confronti di ciascun socio deve essere emesso apposito avviso di accertamento, sulla base di quanto accertato “unitariamente” nei confronti della società partecipata.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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