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L’efficacia nel tempo delle norme tributarie


Il processo evolutivo, che è proprio di ogni ordinamento giuridico, determina il mutamento e quindi la successione nel tempo delle norme.
L’emanazione di nuove disposizioni comporta di regola che cessino di produrre effetti le vecchie disposizioni a seguito di abrogazione, sia essa espressa oppure tacita.
Questa vicenda è scandita dal principio fissato dall’articolo 11 prelegge c.c., secondo il quale la legge non dispone che per l’avvenire e non ha quindi effetto retroattivo; di qui il corollario che, onde individuare la norma applicabile in concreto, occorre far riferimento alla legge vigente all’epoca in cui si sono compiutamente realizzati gli elementi costitutivi della fattispecie.
Il legislatore si dà carico, sempre più spesso, di stabilire il diritto cosiddetto intertemporale, dettando apposite norme transitorie; e ciò si verifica a maggior ragione nell’ambito del diritto tributario.
La dottrina aveva tuttavia individuato al riguardo un limite concernente specificamente le norme impositive ritenendo che la retrodatazione degli effetti o la rilevanza retroattiva del fatto ad opera delle medesime non potesse, pena la violazione dell’articolo 53 cost., spingersi fino al punto di spezzare il nesso che deve intercorrere tra imposizione e capacità contributiva concepita in termini di attualità; orientamento che l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente ha generalizzato ed assolutizzato stabilendo che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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