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La distinzione giuridica tra tasse e imposte


Il primo problema attiene all’identificazione dei tratti caratteristici della tassa che valgono a differenziarla dall’imposta.
Nell’ambito della scienza delle finanze la distinzione fra l’imposta e la tassa viene operata in funzione della diversa tipologia dei servizi, indivisibili o divisibili, che l’una e l’altra entrata sono rispettivamente destinate a finanziare.
Come è accaduto per l’imposta, anche con riferimento alla tassa la dottrina tributaristica ha giustamente cercato di enucleare gli elementi sui quali possa fondarsi tanto una definizione dell’istituto in esame in termini giuridici, quanto in particolare la sua sede rispetto all’imposta.
Qualche autore ha ritenuto di poter assimilare la tassa all’onere; senonché, è dato obiettare che l’onere si caratterizza, distinguendosi dall’obbligo, per il fatto che esso è previsto nell’interesse del medesimo soggetto sul quale grava e, inoltre, risulta per sua natura incoercibile.
Più attenta considerazione merita la tesi la quale la ravvisa nella tassa una obbligazione ex lege, che lo Stato può imporre in virtù della sua sovranità e che tuttavia si differenzia dall’imposta in quanto, mentre quest’ultima si collega a fatti/indici di capacità contributiva, la tassa viene percepita dallo Stato in occasione dell’espletamento di una attività concernente in modo specifico il soggetto obbligato al suo pagamento.
Vi è dunque, alla base di tale definizione, l’idea che la tassa si sostanzi in un’obbligazione pubblica assimilabile all’imposta.
Storicamente, e sul piano giuridico, le ragioni dell’accostamento dei due istituti vanno a parer nostro identificate nell’intenzione di estendere alle tasse la disciplina recata da norme riferitisi in modo generico alle imposte dirette o indirette.
Tali ragioni sono, in larga parte, venute meno, vuoi perché alcune delle disposizioni sono state eliminate o sono divenute anacronistiche; vuoi perché, ed il pensiero corre alla riserva di legge, si manifesta nell’attuale assetto costituzionale una propensione sempre più decisa ad estendere l’ambito di operatività di tale riserva in tema di prestazioni coattive, fino ad abbracciare non solo imposte e tasse ma addirittura anche alcuni corrispettivi di diritto privato, e quindi prescindendo del tutto dalla natura tributaria dell’obbligazione che grava sul singolo.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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