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L’entità della prestazione dovuta a titolo di imposta


L’entità della prestazione dovuta a titolo di imposta può essere stabilita in misura fissa o variabile.
È stabilita in misura fissa quando la legge quantifica la prestazione suddetta non solo in una somma di denaro predeterminata ma, altresì, non soggetta a variazioni quale che sia la valenza economica del fenomeno considerato.
Si potrebbe obiettare che in tali casi viene a spezzarsi il collegamento tra imposizione e capacità contributiva; peraltro, siffatti dubbi svaniscono ove si consideri che negli ordinamenti moderni la prestazione coattiva ha finito sempre più spesso per perdere, nelle situazioni di cui trattasi, la sua fisionomia di imposta, tramutandosi in una tassa dovuta a fronte di determinati servizi dei quali usufruisce il soggetto passivo (il pensiero corre all’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro).
È stabilita in misura variabile, viceversa, quando l’ammontare dell’imposta cambia, secondo criteri diversi, in funzione della dimensione economica del parametro di commisurazione prescelto dal legislatore.
È dato distinguere:
a. le imposte proporzionali, nelle quali l’entità della prestazione è rapportata alla base imponibile per l’appunto secondo una proporzione che resta immutata a prescindere dalle variazioni di detta base.
All’interno di siffatta categoria vanno operate ulteriori distinzioni in funzione del tipo di aliquota:
i. aliquota fissa, quando essa consiste in una determinata somma riferita certe volte ad una base imponibile espressa in termini monetari ma assunta per scaglioni, all’interno dei quali l’importo del tributo non varia (sono i casi di imposta graduale: X per ogni mille lire); altre volte, e più frequentemente, riferita invece ad una base imponibile non pecuniaria (sono i casi del cosiddetto “tasso di imposta”: X lire per ettolitro);
ii. aliquota percentuale, allorquando essa è direttamente espressa da un coefficiente frazionale (X per cento);
b. le imposte progressive, nelle quali vengono applicate aliquote variabili in misura crescente con l’aumentare della base imponibile.
La progressività può essere:
i. continua o lineare, allorché ad ogni mutamento di detta base imponibile corrisponde altresì un incremento dell’aliquota;
ii. per scaglioni, quando la base imponibile è suddivise in fasce successive e crescenti, cui corrispondono aliquote percentuali diverse e maggiori.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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