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Ritenute alla fonte a titolo di acconto


Nelle ipotesi di ritenute alla fonte a titolo di acconto, ci si trova in presenza di siffatto meccanismo:
a. il sostituto, di regola all’atto del pagamento della somma costituente reddito per il sostituito, opera la ritenuta cui è obbligato per legge, provvedendo a versarne l’importo all’ente impositore nei termini e secondo le modalità all’uopo fissate;
b. a sua volta il sostituito non solo deve registrare il reddito in questione nelle proprie scritture, ma deve comprendere lo stesso nella dichiarazione tributaria annuale;
c. pertanto il sostituito, nel procedere all’autoliquidazione dell’imposta dovuta sulla base della propria dichiarazione, non può non tenere conto anche dei redditi soggetti a ritenuta, ne scomputa l’ammontare dall’imposta che è tenuto a corrispondere in base al dichiarato (per effetto di tale scomputo, può evidenziarsi o un residuo debito oppure addirittura un credito oppure né l’uno né l’altro, a seconda che l’entità complessiva di tutte le ritenute cui il sostituito è stato assoggettato per i redditi del periodo sia inferiore o superiore o pari al tributo risultante dall’autoliquidazione).
Se, viceversa, per qualunque ragione, la ritenuta non venga effettuata dal sostituto, il sostituito non può ovviamente scomputarne l’importo in sede di dichiarazione annuale, e quindi deve corrispondere integralmente l’imposta sui propri redditi.
Basta enunciarla questa sequenza per convincersi che non è in alcun modo possibile considerare il sostituito estraneato completamente dal rapporto impositivo.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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