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Le zone vulnerabili del Veneto

La prima designazione delle ZVN del Veneto è stata effettuata con il decreto legislativo n. 152/99. Alla prima designazione sono seguiti ulteriori provvedimenti per il completamento dell’individuazione di tali zone.
Le disposizioni contenute nel Titolo V della DGR 2495/2006, (in seguito completata ed integrata dalla DGR 2439/2007), regolamentano l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 217/2006, nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola e sono volte in particolare a:
a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
b) limitare l’applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell’equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e) dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 1999;
c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l’adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.

Tratto da USO AGRONOMICO DEI REFLUI ZOOTECNICI di Denis Squizzato
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