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Ipotesi di giurisdizione esclusiva o giurisdizione sui diritti soggettivi


Fra le ipotesi di giurisdizione esclusiva sono significative soprattutto le seguenti:

a. le controversie nelle materie identificate dall’art. 29 t.u. Cons. St., fra le quali è di particolare importanza il pubblico impiego.L’ambito della giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego va valutato oggi tenendo conto della c.d. privatizzazione: riguarda solo quel settore limitato di dipendenti degli enti pubblici per i quali il rapporto di lavoro non è contrattuale;

b. varie controversie in materia di pubblici servizi.
Il d.lgs. 80/98 e la l. 205/2005 avevano assegnato alla giurisdizione esclusiva tendenzialmente tutte le controversie in materia di “pubblici servizi”.
La Corte Costituzionale, con la sent. 204/2004, ha ritenuto che un’estensione così ampia della giurisdizione esclusiva violasse l’art. 103 cost.
Di conseguenza ha circoscritto la giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi alle vertenze sulle concessioni dei servizi, alle vertenze sui provvedimenti dell’Amministrazione o del gestore di un pubblico servizio, alle vertenze per l’affidamento di un pubblico servizio, nonché a quelle concernenti la vigilanza e il controllo dell’Amministrazione nei confronti del gestore.
La Corte non è intervenuta invece sulla giurisdizione esclusiva per le vertenze in tema di vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare e per quelle sul servizio farmaceutico, sui trasporti, sulle telecomunicazioni e sugli altri servizi di pubblica utilità (energia elettrica e gas).
In realtà, i confini della giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi appaiono oggi piuttosto incerti;

c. le controversie in materia di urbanistica (piani regolatori, convenzioni urbanistiche, ecc…) e di edilizia (concessioni e autorizzazioni edilizie, contributi, sanzioni amministrative, ecc…).
Della materia “urbanistica” il legislatore ha proposto una nozione ampia.
Sono comunque espressamente escluse dalla devoluzione al giudice amministrativo le vertenze in tema di indennità di occupazione o di esproprio (di competenza del giudice ordinario).
Questa esplicita esclusione ha indotto a ritenere che la giurisdizione esclusiva si estenda invece a tutte le altre vertenze concernenti occupazioni d’urgenza o espropriazioni per pubblica utilità;

d. le controversie relative all’affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di Pubbliche Amministrazioni, ovvero da parte di soggetti privati che siano però tenuti, per legge, ad applicare la normativa comunitaria o procedimenti di evidenza pubblica nella scelta del contraente o del socio (per evitare che una identica normativa potesse dare origine a indirizzi giurisprudenziali diversi).
La giurisdizione esclusiva riguarda le vertenze relative solo alle “procedure di affidamento” (per esempio, l’aggiudicazione di appalti pubblici): non si estende pertanto alle vertenze relative all’esecuzione della prestazione (esecuzione dei lavori, pagamenti, ecc…);

e. le controversie concernenti la concessione di beni pubblici. La giurisdizione esclusiva, però, non si estende alle controversie concernenti indennità, canoni o corrispettivi;

f. le controversie concernenti la formazione, la conclusione e l’esecuzione dei c.d. accordi pubblici, fra privati e Amministrazioni, o fra Amministrazioni soltanto;

g. le controversie concernenti la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo dovuto ai soggetti direttamente interessati da un provvedimento amministrativo, nel caso intervenga la revoca del provvedimento e comporti ad essi un pregiudizio;

h. le controversie, evidentemente fra privati e Amministrazione competente, concernenti la dichiarazione di inizio di attività;

i. i ricorsi contro provvedimenti in materia di diritto d’accesso ai documenti amministrativi;

j.    i ricorsi contro i provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni e quelli contro i provvedimenti adottati dal Ministero delle comunicazioni in base al Codice delle comunicazioni elettroniche

k. i ricorsi contro le sanzioni applicate dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato per il caso di abuso di posizione dominante dalle imprese o di intese restrittive della concorrenza;

l. i ricorsi contro gli atti del CONI e delle Federazioni sportive che non abbiano una rilevanza circoscritta solo all’ordinamento sportivo e che perciò non siano riservati agli organi di giustizia sportiva.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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