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Interesse a ricorrere nel processo amministrativo


La giurisprudenza amministrativa identifica, come condizione generale per l’azione, un interesse a ricorrere, inteso non genericamente nei termini della idoneità dell’azione a realizzare il risultato perseguito, ma più specificamente come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di una utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale).
Secondo la giurisprudenza, il “risultato utile” che il ricorrente deve dimostrare di poter conseguire ai fini dell’interesse a ricorrere non si identifica con la semplice garanzia dell’interesse legittimo.
La rilevanza dell’interesse a ricorrere è sottolineata dalla giurisprudenza amministrativa in vari modi.
Innanzi tutto dell’interesse a ricorrere vengono predicati gli attributi della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell’attualità (l’interesse deve poter sussistere al momento del ricorso), della concorrenza (l’interesse a ricorrere va valutato con riferimento a un pregiudizio concretamente verificatosi a danno del ricorrente).
Sulla base di questi elementi viene ricondotta alla carenza d’interesse l’esclusione della possibilità di impugnare in via autonoma o immediata alcuni atti amministrativi, come gli atti preparatori (ad esempio, i pareri), gli atti interni (le circolari), gli atti non ancora esecutivi (ad esempio, gli atti ancora soggetti a controllo preventivo), gli atti normativi (i regolamenti), gli atti confermativi di atti precedenti.
Inoltre, l’interesse a un risultato utile deve permanere fino al momento della decisione del ricorso (c.d. interesse alla decisione).
L’interesse processuale del ricorrente, secondo la giurisprudenza, condiziona l’esercizio dell’azione in ogni momento, anche nelle fasi successive alla presentazione del ricorso.
Pertanto, se nel corso del giudizio si verifica un mutamento della situazione di fatto o di diritto, tale da escludere che l’accoglimento del ricorso possa comportare un risultato utile al cittadino, il ricorso viene dichiarato improcedibile per “sopravvenuta carenza d’interesse”.
Tuttavia, da quando si ammette il risarcimento dei danni per lesione di interessi legittimi, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse dovrebbe essere dichiarata più raramente: infatti, l’interesse alla decisione può essere costituito anche solo dall’interesse all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento ai fini di un risarcimento dei danni.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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