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Le parti non necessarie nel processo amministrativo


Le parti diverse da quelle necessarie sono prese in considerazione dalle leggi sul processo amministrativo solo in modo generico, con riferimento all’istituto dell’intervento in giudizio: “chi ha interesse nella contestazione può intervenire”.
In realtà, però, non tutti i soggetti interessati al giudizio possono intervenire.
Infatti, non possono intervenire in giudizio i cointeressati, e cioè i soggetti titolari di un interesse legittimo analogo a quello del ricorrente, che avrebbero potuto impugnare autonomamente l’atto amministrativo.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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