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La Quarta Sezione: tutela contro il provvedimento amministrativo


Alla Quarta sezione era demandata la tutela degli interessi, designati genericamente come “interessi d’individui o di enti morali giuridici”.
La loro distinzione rispetto ai diritti si desumeva dal fatto che la competenza della Quarta sezione non poteva interferire con quella del giudice ordinario.
La tutela di questi “interessi” si realizzava con “ricorsi contro atti o provvedimenti di un’Autorità amministrativa”: la tutela del cittadino si configurava, nella l. 5992/1889, come tutela contro il provvedimento amministrativo.
I ricorsi alla Quarta sezione erano mezzi di impugnazione del provvedimento e producevano, come utilità per il ricorrente, l’annullamento del provvedimento amministrativo impugnato.
La tutela era ammessa solo nei confronti di un atto che fosse già produttivo dei suoi effetti; era perciò una tutela successiva e non preventiva.
Il ricorso poteva essere proposto dal cittadino per impugnare un provvedimento affetto da vizi tassativamente indicati dalla legge: “incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge”:
a. “incompetenza” fu inteso come un vizio degli elementi soggettivi dell’atto amministrativo, che riguardava principalmente l’insussistenza di una competenza a provvedere in capo all’organo che aveva emanato l’atto impugnato;
b. “eccesso di potere” non fu inteso dalla Quarta sezione come “straripamento di potere”, ma come un uso gravemente scorretto del potere discrezionale da parte dell’Amministrazione; l’illegittimità dell’atto consisteva nel contrasto con alcuni principi generali, ritenuti vincolanti per l’Amministrazione (come il dovere di imparzialità, il principio di ragionevolezza, ecc…);
c. “violazione di legge” fu inteso come il vizio specifico rappresentato dal contrasto fra un elemento del provvedimento o del suo procedimento e una disposizione contenuta nella legge o in altra fonte del diritto.
Nei confronti dell’Amministrazione economica, la tutela davanti alla Quarta sezione risultò limitata agli ambiti corrispondenti alla nozione di eccesso di potere; per gli altri ambiti, che furono poi spesso designati come merito dell’atto amministrativo, il sindacato sulla discrezionalità rimaneva riservato all’autorità amministrativa e ai ricorsi gerarchici.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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