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Giudizio nei confronti del silenzio (o silenzio-rifiuto)


Il giudizio nei confronti del silenzio (o silenzio-rifiuto) dell’Amministrazione.
La specialità si riflette anche sullo svolgimento del processo, che è caratterizzato da una particolare celerità, per evitare che la sua durata possa andare a danno di chi già lamenta un comportamento inerte dell’Amministrazione.
È previsto che il ricorso debba essere deciso in camera di consiglio, “con sentenza succintamente motivata”,entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso; l’eventuale appello è soggetto a termini abbreviati (30 giorni dalla notifica della sentenza).
Nel caso di accoglimento del ricorso, il giudice “ordina all’Amministrazione di provvedere” entro un termine congruo.
Decorso invano tale termine, su richiesta della parte, procede alla nomina di un Commissario che si sostituisce all’Amministrazione.
Mentre in precedenza la cognizione del giudice sembrava circoscritta alla verifica della formazione del “silenzio”, oggi “il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza”.
Pertanto il giudice può accertare se in quella certa situazione l’Amministrazione debba assumere un provvedimento determinato.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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