Skip to content

Limiti ed esclusioni della tutela della Quarta sezione


Sulla base di una lettura maturata successivamente, la tutela del cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, nel quadro della riforma del 1889, fu ricondotta a uno schema imperniato su una distinzione tra figure soggettive.
La tutela nell’ambito dei diritti soggettivi era demandata al giudice ordinario e rispetto ad essa non si riscontravano modificazioni di rilievo nella legge istitutiva della Quarta sezione; ai diritti soggettivi si contrapponevano però gli “interessi” propri dei cittadini (poi designati come “interessi legittimi”), la cui tutela sarebbe stata demandata alla Quarta sezione; infine permaneva un ambito dell’attività amministrativa riservata all’Amministrazione.
La l. 5992/1889 introduceva un rapporto preciso fra il ricorso alla Quarta sezione e il ricorso gerarchico, perché il ricorso alla Quarta sezione era ammesso solo contro un provvedimento “definitivo”, ossia contro un provvedimento per il quale fossero stati esperiti tutti i gradi della tutela gerarchica.
Se tenga presente che, per quanto riguardava invece il ricorso straordinario al Re, la legge del 1889 introduceva la regola della sua alternatività con il ricorso alla Quarta sezione.
Ad ogni modo, dalla tutela imperniata sulla Quarta sezione erano esclusi gli atti “emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico”.
Questa categoria, dei c.d. atti politici, non aveva confini chiari: il senso della norma era comunque di sottrarre al sindacato di autorità esterne determinati atti che eppure non avevano carattere legislativo.
Si trattava di atti riconducibili a funzioni superiori di governo.
La competenza della Quarta sezione si incentrava nel sindacato di legittimità sull’atto amministrativo.
In taluni casi particolari, però, la legge del 1889 attribuiva alla Quarta sezione un sindacato “anche in merito”, con caratteristiche non ben definite.
In questi casi, la Quarta sezione, nel caso di accoglimento del ricorso, non avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l’atto impugnato, ma avrebbe potuto assumere una decisione sulla pratica in sostituzione di quella rappresentata dal provvedimento annullato.
Fra le ipotesi di sindacato “anche in merito” la legge prevedeva quello dei “ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico” (c.d. giudizio di ottemperanza).
In questo modo, attraverso l’intervento della Quarta sezione, veniva reso effettivo e giustiziabile l’obbligo dell’Amministrazione di ottemperare al giudicato dei giudici ordinari.
Con la l. 6837/1890 fu attribuita alla Giunta provinciale amministrativa una competenza modellata su quella della Quarta sezione, ma limitata alla tutela nei confronti di taluni atti di Amministrazioni prevalentemente locali.
Contro le pronunce della Giunta provinciale amministrativa era ammesso ricorso alla Quarta sezione.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.