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La richiesta di chiarimenti, di documenti e le verificazioni durante l'istruttoria


La richiesta di chiarimenti è analoga alla richiesta di informazioni alla Pubblica Amministrazione prevista dall’art. 213 c.p.c.; a differenza di quest’ultima, però, può essere indirizzata anche nei confronti di un’Amministrazione che sia parte in giudizio.
La richiesta di documenti può avere per oggetto qualsiasi documento dell’Amministrazione o di terzi, la cui esibizione sia ritenuta utile per la decisione.
Nel corso del giudizio la misura istruttoria della richiesta di documenti può concorrere con gli strumenti previsti a tutela del diritto d’accesso del cittadino.
Le verificazioni possono avere contenuti molto ampi e in particolare, secondo la giurisprudenza, possono riguardare l’accertamento di fatti o di situazioni complesse; la giurisprudenza sostiene che non sarebbero assimilabili alle perizie e alle consulenze tecniche, non solo per ragioni formali (le nuove verificazioni sono compiute dall’Amministrazione e non da un perito in posizione di terzietà), ma anche per ragioni sostanziali.
Infatti si sostiene che le verificazioni, a differenza delle perizie, non potrebbero riguardare elementi di valutazione o di apprezzamento dei fatti; altrimenti, attraverso le verificazioni, il giudice potrebbe sindacare nel loro contenuto le valutazioni tecniche riservate dalla legge all’Amministrazione.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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