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Innovazioni della tutela cautelare con la legge 205/2000


La l. 205/2000 ha comportato innovazioni sostanziali.
La tutela cautelare non si risolve più in una misura tipica, quella della “sospensione”, ma si attua con misure di contenuto atipico, modellate sul caso concreto.
Esse possono consistere, infatti, nelle misure “più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso”.
Di conseguenza molti ritengono che oggi il giudice possa intimare all’Amministrazione di assumere determinati atti, ovvero possa lui stesso autorizzare lo svolgimento dell’attività richiesta dal ricorrente, ecc…
In questo contesto, rimane comunque ferma l’esigenza di sottolineare alcune considerazioni generali per definire i limiti ai poteri cautelari del giudice amministrativo.
In primo luogo una misura cautelare non può determinare, neppure in via di fatto, la definizione del giudizio.
In secondo luogo si dubita della possibilità per il giudice amministrativo di definire, seppure in sede cautelare, l’assetto di interessi che sia demandato dalla legge alla discrezionalità amministrativa.
Rispetto a questi stessi ambiti, infatti, la valutazione discrezionale dell’Amministrazione dovrebbe ritenersi infungibile.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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