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La disciplina dei 'nova'


Uno dei profili ritenuti tradizionalmente più qualificanti, per valutare il modello di un appello, è rappresentato dalla disciplina dei “nova”, in particolare della possibilità per la parte di porre rimedio alle manchevolezze delle sue difese nel precedente grado di giudizio, proponendo censure, eccezioni o mezzi di prova che, pur potendo, non aveva proposto in primo grado.
Con l’appello al Consiglio di Stato non è ammessa la presentazione di nuovi motivi di ricorso contro il provvedimento impugnato in primo grado.
L’esclusione di nuovi motivi di ricorso non dipende però dall’adozione di un certo modello di appello, e quindi dall’esclusione dei “nova”: dipende, invece, dalla vigenza di un termine generale di decadenza per l’impugnazione del provvedimento amministrativo.
Si comprende, in questa logica, perché siano ammessi anche in grado d’appello i c.d. motivi aggiunti: la possibilità di presentarli in grado d’appello, pur costituendo una deroga al principio del doppio grado, si giustifica per il fatto che essi concernono vizi che emergono da documenti conosciuti per la prima volta in quel grado di giudizio.
Di conseguenza anche la possibilità di proporre in appello motivi aggiunti segue logiche distinte da quelle proprie dei “nova” in appello.
Per quanto riguarda le eccezioni, la giurisprudenza amministrativa in passato era orientata nel senso di ammettere nel giudizio di appello eccezioni nuove, anche quando esse fossero state riservate alle parti: si pensi all’eccezione di prescrizione.
Questo orientamento, che trovava spunti nel testo previgente dell’art. 345 c.p.c., ha dovuto confrontarsi con le modifiche di tale articolo ad opera della l. 353/90, che ha circoscritto la possibilità di proporre eccezioni nuove nell’appello civile alle sole eccezioni rilevabili d’ufficio.
Il Consiglio di Stato perciò, più di recente, ha escluso la possibilità di proporre per la prima volta in appello l’eccezione di prescrizione.
Le modifiche apportate nel 1990 al codice di procedura civile assumono rilievo anche per la deduzione di nuovi mezzi di prova: l’art. 345 c.p.c. oggi li ammette solo in ipotesi eccezionali, mentre la giurisprudenza amministrativa in passato li consentiva senza limiti.
In questo modo la possibilità di introdurre “nova” nel giudizio d’appello risulterebbe nettamente ridimensionata e l’appello al Consiglio di Stato rappresenterebbe oggi più un rimedio agli errori del giudice di primo grado, che il mezzo per ottenere un nuovo esame della controversia da parte del giudice di grado superiore.
Si tratta però di indirizzi tutt’altro che consolidati.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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