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Lo svolgimento del giudizio amministrativo


L’appello contro una sentenza del Tar deve essere proposto con ricorso al Consiglio di Stato da notificarsi, di regola, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.
Se la sentenza di primo grado non è stata notificata, per analogia con quanto previsto per il processo civile, il termine per la notifica dell’appello è di 1 anno dalla data di deposito della sentenza.
L’appello deve essere notificato alle altre parti del giudizio di primo grado, siano esse costituite o non: se l’atto non è notificato a tutte le parti, ma almeno ad una, l’appello non è inammissibile, ma il Consiglio di Stato ordina di procedere all’integrazione del contraddittorio.
Nei 30 giorni successivi alla notifica il ricorso deve essere depositato presso il Consiglio di Stato; col deposito si determina anche la costituzione in giudizio dell’appellante e la pendenza del giudizio.
L’appello non sospende l’esecutività della sentenza: la sospensione può essere disposta dal giudice d’appello in seguito ad istanza dell’appellante, con le modalità e secondo i principi già esaminati a proposito delle misure cautelari nel giudizio di primo grado.
Gli appellati possono costituirsi in giudizio depositando una memoria di costituzione (c.d. controricorso), entro il termine ordinatorio di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito dell’appello; tale termine è invece perentorio per l’appello incidentale, che va notificato all’appellante presso il suo difensore nel giudizio d’appello.
Anche nel giudizio d’appello è ammesso l’intervento di quanti avrebbero potuto intervenire ad adiuvandum o ad opponendum nel giudizio di primo grado.
In sede di appello, il Consiglio di Stato, in coerenza con il carattere rinnovatorio del giudizio d’appello, non è vincolato dalla regola del fatto enunciata nella sentenza impugnata, né è limitato nella conoscenza dei fatti a quelli già acquisiti nel giudizio davanti al Tar.
Il giudice d’appello, nel processo amministrativo, può disporre l’acquisizione di tutti i mezzi istruttori rilevanti rispetto ai capi di sentenza impugnati, con gli stessi poteri e con gli tessi limiti previsti per il giudice di primo grado.
Nelle vertenze in materia di aggiudicazione di appalti pubblici e nelle altre vertenze assoggettate al rito speciale previsto dall’art. 23 bis l. Tar, come si è già accennato, i termini processuali sono ridotti della metà, anche in grado d’appello.
Per queste vertenze è ammesso anche un appello contro il dispositivo della sentenza del Tar, per ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza, e con riserva si proporre i motivi d’appello una volta pubblicata la sentenza.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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