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La delega al Governo e la giurisdizione esclusiva in materia di vertenze amministrative


Per completare e attuare la riforma, la l. 59/97 conferì un ampia delega al Governo; la delega avrebbe dovuto attuare, fra l’altro, l’assegnazione al giudice ordinario di tutte le controversie dei dipendenti pubblici con rapporto “contrattuale” e, contestualmente, una estensione della giurisdizione esclusiva.
Il legislatore evidentemente intendeva mantenere un equilibrio complessivo fra le due giurisdizioni, prevedendo una sorta di “compensazione” al giudice amministrativo per il trasferimento al giudice ordinario di gran parte del contenzioso dei dipendenti pubblici.
La delega fu esercitata dal Governo con il d.lgs. 80/98 che assegnava alla giurisdizione esclusiva le vertenze in materia di pubblici servizi e di edilizia e urbanistica, e stabiliva che nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo fosse competente a pronunciarsi sul “risarcimento del danno ingiusto” cagionato dall’Amministrazione con i propri atti.
Quest’ultima disposizione superava la precedente riserva al giudice ordinario delle vertenze sui diritti patrimoniali “consequenziali”e assunse presto un’importanza notevolissima, dato che nel 1999 la Cassazione finalmente riconobbe in via generale la possibilità del risarcimento dei danni provocati a interessi legittimi.
L’estensione della giurisdizione esclusiva fu però ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale, la quale rilevò che l’ampiezza della giurisdizione esclusiva eccedeva le previsioni della legge di delega.
Quasi contemporaneamente, però, il Parlamento approvava la l. 205/2000, nella quale erano riprodotte le disposizione del d.lgs. 80/98.
Una volta recepite in una legge ordinaria, queste previsioni erano poste al riparo da contestazioni per eccesso di delega.
La l. 205/2000 ha esteso la giurisdizione esclusiva ancora a nuove materie; ha assegnato al giudice amministrativo la competenza a pronunciarsi sui diritti patrimoniali consequenziali, anche nelle materie non devolute alla sua giurisdizione esclusiva.
Ha innovato sulla disciplina del processo amministrativo: alla tradizionale unitarietà di disciplina del giudizio amministrativo è subentrato ormai un sistema caratterizzato sempre di più da una varietà di riti e di pronunce.
Nella sentenza della Corte Costituzionale 204/2004 si richiama l’art. 103 cost. che avrebbe assegnato al giudice amministrativo il compito fondamentale di tutelare il cittadino nei confronti del “potere” amministrativo e, pur ammettendo espressamente la giurisdizione esclusiva, non consentirebbe un’assegnazione indiscriminata al giudice amministrativo di ogni vertenza sui diritti.
Questi criteri non sarebbero stati rispettati nella l. 205/2000.
La sentenza ha limitato l’ambito della giurisdizione esclusiva in tema di pubblici servizi e ha ridotto la giurisdizione amministrativa in materia di urbanistica ed edilizia alle vertenze su atti o provvedimenti amministrativi.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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