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Distinzione fra norme d’azione e norme di relazione in giurisprudenza


Alla stregua di questa importante concezione l’ordinamento comprenderebbe norme d’azione, che disciplinano un potere e il suo esercizio, e norme di relazione, che disciplinano un rapporto intersoggettivo e i suoi effetti.
A questa coppia di norme corrisponderebbe, sul piano delle posizioni soggettive, la coppia interesse legittimo-diritto soggettivo.
La figura dell’interesse legittimo troverebbe così un fondamento positivo, nella norma che fonda quel potere dell’Amministrazione.
La possibilità e l’utilità della distinzione fra norme d’azione e norme di relazione sono criticate: anche le norme che disciplinano un potere, per il solo fatto che ne determinano le condizioni per l’esercizio nei confronti di altri soggetti, individuano relazioni giuridiche intersoggettive; e anche le norme che concernono un rapporto intersoggettivo non possono essere esaurite in una logica statica, ma vanno considerate in una logica dinamica dalla quale emerge più chiaramente che finiscono anch’esse con l’individuare i poteri rispettivi delle parti.
Anche la giurisprudenza più recente non sembra più riconoscere un peso decisivo alla tesi in esame.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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