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Ricorso ordinario e ricorso straordinario

I ricorsi ordinari sono ammessi solo nei confronti di un provvedimento non definitivo.
Per provvedimento “definitivo” si intendeva in origine l’atto emesso dall’organo di grado più elevato competente a provvedere in quella materia.
Fino alla istituzione dei Tar, il cittadino, per ricorrere al giudice amministrativo, aveva l’onere di esperire previamente i ricorsi amministrativi ordinari, proponendoli in più gradi così da percorrere tutta la scala gerarchica, fino ad ottenere una decisione che costituisse un provvedimento definitivo (di regola, la decisione dei un Ministro).
Tale decisione era l’atto contro il quale finalmente era ammesso il ricorso giurisdizionale.
Con il d.p.r. 1199/71 è stata introdotta la regola secondo cui il ricorso ordinario è ammesso in unico grado: di conseguenza, se l’atto amministrativo da impugnare non è già di per sé definitivo, la definitività si consegue dopo aver esperito solo un grado di ricorso amministrativo.
Ricordi ordinari sono il ricorso gerarchico (proprio e improprio) e il ricorso in opposizione.
Il ricorso straordinario, invece, è ammesso solo nei confronti di provvedimenti definitivi.
Come si è appena visto, definitività significa ora solamente che quell’atto non è assoggettato a ricorsi ordinari.
Se il cittadino ha omesso di proporre tempestivamente il ricorso ordinario e sono decorsi i termini per la sua presentazione, l’atto in contestazione non diventa per questo definitivo.
Se nei confronti di un atto è ammesso un ricorso ordinario, la definitività si può conseguire solo con l’esperimento tempestivo del ricorso ordinario.
Per valutare la rilevanza che assume (dopo la riforma del 1971) la distinzione fra ricorsi ordinari e ricorso straordinario, è utile considerare che:
i. nei confronti dei provvedimenti non definitivi lesivi di interessi legittimi sono ammessi sia il ricorso al giudice amministrativo che il ricorso amministrativo ordinario;
ii. nei confronti dei provvedimenti definitivi lesivi di interessi legittimi sono ammessi sia il ricorso al giudice amministrativo che (in alternativa al primo) il ricorso straordinario;
iii. il ricorso al giudice amministrativo può essere esperito sia nei confronti di un provvedimento definitivo, che nei confronti di un provvedimento non definitivo;
iv. nei confronti dei provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, il ricorso amministrativo ordinario di regola è facoltativo (e quindi l’azione davanti al giudice civile è ammessa anche in relazione a provvedimenti non definitivi); fanno eccezione i casi di giurisdizione condizionata,

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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