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Ricorsi ammessi solo per vizi di legittimità e ricorsi ammessi anche per vizi di merito


Il ricorso gerarchico è rimedio attraverso il quale viene richiesto un nuovo esercizio del potere amministrativo all’organo gerarchicamente sovraordinato.
L’utilità del ricorso non è circoscritta ai soli vizi di legittimità, perché l’organo adito col ricorso ha già di per sé una capacità di provvedere che si estende a qualsiasi profilo dell’atto impugnato, proprio in virtù del rapporto gerarchico che la collega con l’organo che ha emanato l’atto di primo grado.
Il ricorso straordinario è invece rimedio ammesso solo per vizi di legittimità, perché un sistema amministrativo fondato sulle ragioni delle autonomie e del decentramento sarebbe incompatibile con un sindacato generale di merito esercitato dall’Amministrazione statale nei confronti di Amministrazioni diverse.
Anche in questo caso il ricorso in opposizione segue le medesime logiche del ricorso gerarchico, mentre per il ricorso gerarchico improprio la limitazione a vizi di legittimità non rappresenta una regola assoluta.
Tipologia delle censure ammissibili e carattere rinnovatorio o eliminatorio di un ricorso non corrispondono necessariamente: nulla vieta che un potere di riforma sia ammesso dalla legge anche solo in casi in cui siano previste solo censure di legittimità (in casi del genere, però, il potere di riforma non potrebbe estendersi al merito delle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione).

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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