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L'istruttoria nel ricorso gerarchico nel diritto amministrativo


I poteri istruttori di cui dispone l’organo competente a decidere il ricorso gerarchico sono definiti molto sommariamente nel d.p.r. 1199/71: l’Amministrazione può disporre tutti gli “accertamenti utili ai fini della decisione”.
Il termine “accertamento” non designa solo gli accertamenti tecnici, ma ha una portata generale, estesa a qualsiasi ordine di strumento istruttorio.
Restano però fermi tutti i limiti generali posti all’Amministrazione per l’esercizio dei suoi poteri istruttori: in particolare non sono ammessi i mezzi istruttori che incidano su diritti costituzionalmente garantiti (perquisizioni, ispezioni, ecc…), né i mezzi istruttori che producano effetti sulla decisione incompatibili con i principi sul procedimento amministrativo (interrogatorio formale, giuramento).
Sulle parti (e, in particolare, sul ricorrente) non grava alcun onere della prova, e perciò la verifica dei fatti segnalati dalle parti è a carico esclusivo dell’Amministrazione.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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