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Diritto allo studio ed istituzione di scuole confessionali


Fin dalla legge Casati 3725/59, si era inteso assicurare alle associazioni religiose la libertà di istituire ad organizzare scuole secondarie.
Oggi, la libertà di istituire scuole confessionalmente orientate è riconosciuta, tanto a livello costituzionale quanto a livello pattizio.
L’art. 33 cost. chiarisce che “l’are e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” e che “enti privati e pubblici hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione”, purché ciò avvenga “senza oneri per lo Stato”.
Tali principi sono ribaditi nell’Accordo di Villa Madama: “la Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell’insegnamento e nei termini previsti dalla proprio Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione”.
Previsioni simili di trovano in alcune leggi di approvazione di intese con confessioni di minoranza.
Quanto alla possibilità o meno di dar luogo a finanziamenti pubblici diretti o indiretti a favore delle scuole provate, la dottrina si è divisa interpretando in maniera contrapposta l’inciso “senza oneri per lo Stato”.
Non sono mancati interventi regionali che, con modalità diversificate, hanno previsto contributi finanziari alle famiglie (buoni-scuola) che possono scegliere di prenderli per l’istruzione pubblica o per quella privata.
Le scuole paritarie private fruiscono di una piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico.
Esse, nel contempo, per poter essere riconosciute (per poter, quindi, rilasciare titoli di studio con valore legale) devono, fra l’altro, avere un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione, devono assicurare l’iscrizione a tutti gli allievi i cui genitori ne facciano richiesta, devono rispettare le norme vigenti in materia di inserimento degli studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.
Non possono comunque essere obbligatorie per gli allievi le attività extra-curriculari che presuppongono l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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