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La trascrizione del matrimonio canonico


L’efficacia della trascrizione è di tipo costitutivo ed è retroattiva; pertanto gli sposi risulteranno coniugi dal momento in cui è avvenuta la celebrazione religiosa, indipendentemente dal fatto che la trascrizione nei registri dello stato civile, ad opera dell’ufficiale, avvenga tempestivamente, e cioè nei 5 giorni dalla celebrazione del matrimonio, oppure tardivamente, ossia oltre tale termine.
Perché si possa addivenire alla trascrizione, l’ufficiale deve aver accertato che non sussistono impedimenti inderogabili alla trascrizione.
Si precisa che, quando sia stato rilasciato il certificato di nullaosta, la trascrizione dell’atto di matrimonio canonico dovrà essere sempre eseguita dall’ufficiale di stato civile, anche se successivamente al rilascio del nullaosta abbia appreso dell’esistenza di circostanze ostative alla trascrizione.
In tal caso, però, sarà suo obbligo informare prontamente il Procuratore della Repubblica, il quale dovrà impugnare la trascrizione.
Con riguardo alle ipotesi di intrascrivibilità, con l’Accordo del 1984 si è accentuato il parallelismo tra condizioni richieste per la celebrazione del matrimonio civile e quelle richieste per la trascrizione di quello canonico.
Il matrimonio canonico non potrà essere trascritto nelle seguenti ipotesi:
quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione;
quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile, ossia:
- l’essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
- la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
- la sussistenza degli impedimenti da delitto  o da affinità in linea retta;
- le ipotesi di consanguineità in linea retta e nel secondo grado della linea collaterale, i casi di adozione e di affiliazione.
Si ha invece trascrizione tardiva quando la trasmissione dell’atto di matrimonio è avvenuta oltre 5 giorni dalla celebrazione religiosa del matrimonio.
In tal caso la trascrizione deve essere richiesta, all’ufficiale dello stato civile, dai due contraenti, o anche da uno solo di essi, ma con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro.
Ciò peraltro esclude che la trascrizione tardiva possa essere legittimamente richiesta dopo la morte di uno dei coniugi.
L’efficacia retroattiva della trascrizione tardiva impone che i contraenti “abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione”, ossia un matrimonio medio tempore contratto da uno dei due nubenti anche con una terza persona e successivamente sciolto impedirebbe la trascrizione tardiva.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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