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Il trattamento dei dati personali operato da soggetti pubblici


Anche in questo caso è necessario distinguere a seconda che il trattamento interessi dati personali comuni oppure dati sensibili e/o giudiziari.
Nel primo caso, in base al Codice del 2003, ai soggetti pubblici è consentito il trattamento solo se finalizzato allo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, nel rispetto dei presupposti e con i limiti stabiliti dal Codice stesso.
Nel secondo caso, invece, il Codice del 2003 stabilisce come regola generale, che i soggetti pubblici saranno autorizzati a compiere operazioni su di essi solo de previsto da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati: i tipi di dati che possono essere trattati; le operazioni eseguibili; le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
Dunque, la predisposizione di un atto di natura regolamentare, è condizione di legittimità del trattamento dei dati sensibili e/o giudiziari da parte dei soggetti pubblici.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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