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Le norme dell’Unione Europea in materia ecclesiastica


L’UE non ha competenza diretta in materia ecclesiastica; tuttavia il diritto comunitario aprendosi progressivamente ai diritti fondamentali sembra toccare anche la materia ecclesiastica: infatti l’art. 6 parr. 1-2 del Trattato di Amsterdam stabilisce che “l’Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritto dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”.
L’art. 13 del Trattato di Amsterdam prevede la possibilità che il Consiglio prenda i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate, tra l’altro, sulla religione o le convinzioni personali.
Infine, la Carte Europea dei Diritti fondamentali, proclamata a Nizza nel 2000, fa riferimento alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e alle sue concrete estrinsecazioni.
La Dichiarazione n. 11 ammessa nell’atto finale del Trattato di Amsterdam precisa che l’UE si impegna a rispettare e a non pregiudicare lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le Chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.

Tratto da DIRITTO ECCLESIASTICO di Stefano Civitelli
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